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Condizioni generali di contratto di vendita pacchetti turistici da lug2018

1. Fonti legislative
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32 – 51 – novies) così come modificato dal D.Lgs. 62/2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dale disposizioni del C.C. in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
 
2. Regime amministrativo
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono da tutti i viaggiatori.
 
3. Definizioni
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
 
4. Nozione di pacchetto turistico e servizio turistico collegato
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici,  quali: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e
che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Per servizio turistico collegato s’intende almeno 2 tipi diversi di servirzi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio, che non costituiscono un pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti con I signoli fornitori, se un professionista agevola: a) al momento di un’uinica visita o unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ongi servizio turistico da parte del viaggiatore; b) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazioni del primo servizio turistico.
 
5. Informazioni al viaggiatore – Scheda tecnica
Organizzazione tecnica Mikrotour Viaggi S.r.l. - Via G. Segantini, 7 – 38015 Lavis - Trento.  Autorizzazione amministrativa n. 63949 02/02/2012. Polizza assicurativa RC n. 730193200 stipulata con Allianz SpA. Adesione al Fondo di Garanzia (Consorzio Fogar Fiavet) con Polizza nr. 40324512000921 emessa da TUA ASSICURAZIONI S.p.A Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano. Il catalogo "Bussola d'Oriente" è valido fino a nuova ristampa. Parametri, criteri di adeguamento del prezzo e altre condizioni particolari sono presenti all’interno della scheda tecnica.
 
6. Prenotazioni
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole, sottoscritto dal viaggiatore.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6/09/2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazioni, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto, solo se riportate per iscritto e accettate dall’organizzatore.
5. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui documenti di viaggio e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore/ organizzatore eventuali errori.
6. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
 
7. Pagamenti
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
1. L’acconto fino ad un massimo del 25% del pacchetto turistico, della quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente effettuato entro 30 giorni dall’inizio dei servizi prenotati come da contratto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Nel caso in cui il trasporto aereo sia eseguito con un volo di linea con tariffa speciale ed emissione anticipata, il prezzo a copertura del suddetto e della quota d’iscrizione dovrà essere corrisposto all’atto della conferma della prenotazione.
4. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
 
8. Prezzo
Il prezzo è espresso in Euro e viene calcolato al cambio valutario del giorno in cui viene confermato il preventivo, potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi del trasporto, inclusi il costo del carburante;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti, negli aeroporti e al soggiorno negli hotel.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di conferma del preventivo, come riportato su ogni proposta di viaggio accettata. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell’8%.
 
9. Modifica o recesso dell’organizzatore o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
1. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole (es.email). 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici, o non puo’ soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riprotate espressamente nel contratto, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore entro un periodo ragionevole, specificato dall’organizzatore contestualemente alla comunicazione di modifica,  può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto, senza pagare penali. 
3. In caso di recesso, l’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
4. L’organizzatore informa senza ingiustificato ritardo il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto. 
5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui sopra comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. 
6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da, o per conto del viaggiatore, e si applicano le disposizioni di cui all’art, 43 Cod. Tur. 
7. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto; b) quando l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabile e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto; c) quando la mancata esecuzione è da attribuire al consumatore.
 
10. Recesso del viaggiatore
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; 
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – i seguenti importi: 1) la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo, sul sito o sul preventivo; 2) la quota d’iscrizione, eventuali assicurazioni e/o visti. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale nella scheda tecnica sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni sono deregolamentate e più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
 
11. Modifiche dopo la partenza
1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o  qualità,  della  combinazione  dei  servizi  turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di  prezzo  a  carico  del  viaggiatore,  soluzioni alternative adeguate   di   qualità,   ove   possibile   equivalente o superiore, rispetto a quelle   specificate   nel   contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare,  inclusa  l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia  fornito  come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata  nel contratto di pacchetto  turistico, l'organizzatore concede  al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5.
4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano I punti 15.6 e 15.7.
 
12. Sostituzioni
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
 
13. Obblighi dei viaggiatori
Il viaggiatore è tenuto in base  al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza  dei propri documenti personali e di eventuali  minori, nonché di munirsi di documenti validi per l'espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare  le relative  formalità anche considerando che  il venditore  o  l'organizzatore non hanno  l'obbligo di procurare visti o documenti.
1. Nel corso  delle trattative prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono  fornite le informazioni di carattere generale - concernenti le condizioni in materia di passaporti e  visti e l’eventuali formalità  sanitarie  del paese di destinazione.
2. Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato.  
3. l cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d'ingresso e potranno reperire le necessarie ed ggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informative governativi ufficiali.
4. l viaggiatori provvederanno, prima  della partenza, a verificare  presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero  il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima  dell'inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori  potrà essere imputata al venditore  o all'organizzatore.
5. l viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta diprenotazione e. al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto  individuale  e di ogni altro documento  valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
6. Al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l'eventuale incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto,il viaggiatore  avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it.  
7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali,  località oggetto di sconsiglio o avvertimento" per motivi di sicurezza,   il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero o della  riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della  causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
8. l viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza  delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle  disposizioni amministrative  o  legislative  relative  al pacchetto turistico.  l turisti  saranno  chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra  indicati,  ivi incluse le  spese necessarie  al loro  rimpatrio. Inoltre,  l'organizzatore  può  pretendere dal viaggiatore   il  pagamento  di  un  costo   ragionevole   per   l'assistenza   fornitagli,   qualora   il  problema   sia  causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutti I documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso  utili per l'esercizio  del diritto  di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano  causato o contribuito  al verificarsi delle  circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo,  il risarcimento o altri obblighiin questione nonché   dei   soggetti   tenuti   a fornire   servizi  di   assistenza   ed   alloggio   in forza  di    altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l'esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato  al diritto disurrogazione.
10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all'organizzatore, anche tramite  il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
 
14. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire nel preventive/sito o  depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
 
15. Responsabilità dell'organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto
1. Ai sensi dell'art. 42 Codice Turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal  contratto di pacchetto  turistico,  indipendentemente  dal  fatto  che  tali  servizi  turistici  devono  essere  prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 delCodice Civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c.. informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante  l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi  turistici  non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure  risulti eccessivamente oneroso, tenendo  conto  dell'entità del difetto  di conformità  e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma  precedente,  se  l'organizzatore non   pone   rimedio   al  difetto di conformità entro  un periodo  ragionevole  fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto,  con    la contestazione effettuata tempestivamente, il viaggiatore può ovviare personalmente  al  difetto  e  chiedere  il rimborso  delle  spese  necessarie,  purché  esse  siano  ragionevoli  e documentate; se  l'organizzatore  rifiuta  di  porre  rimedio  al  difetto  di conformità  o  se  è necessario  ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo  ragionevole  stabilito  dal viaggiatore  in relazione  alla durata e alle caratteristiche  del pacchetto, il viaggiatore  può, senza  spese, risolvere di diritto e con effetto  immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove sia impossibile  assicurare il rientro del  viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo  più lungo  eventualmente previsto  dalla  normativa  dell'Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicablie ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si appilca alle  persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non  accompagnati e alle persone bisognose di assistenza  medica specifica, purché  l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
 
16. Limiti del risarcimento e prescrizione
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
 
17.Obbligo di assistenza
L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relative all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore, tramite il quale l’ha acquistato, il quale a propria volta inotlra tempestivamente tali messaggi, richiesto o reclami all’organizzatore. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
 
18. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore possano rimediare tempestivamente. Il viaggiatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata o a mezzo PEC all’indirizzo mikrotour@legalmail.it con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
 
19. Assicurazioni contro le spese di annullamento
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall‘annullamento del pacchetto.
 
20. Strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005.
 
21. Fondo di garanzia (art. 50 e 51 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo del Tour Operator e nell’estratto conto, o conferma di prenotazione, dei servizi richiesti dal viaggiatore. La garanzia per l’insolvenza e/o fallimento dell’organizzatore è prestata da Tua Assicurazioni Spa Polizza nr. 40321512000029  Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Centrale Operativa 24H tel.  +39 02 24128 578.
 
22. Singoli servizi turistici e servizi turistici collegati
l contrattia venti ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono  configurare  come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non  godono delle  tutele  previste  dal Codice  del Turismo  e  si applicheranno  le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto  è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta  a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insotvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
 
SOUVENIR ESOTICI, DIVIETI E SANZIONI

L’Unione Europea ha applicato con ancora maggior rigore la Convenzione grazie al Regolamento (CE) n. 338/1997 che, insieme alle sue successive modifiche, amplia il numero delle specie protette portandole a più di 36.000. Maggiori informazioni sul sito del Ministro dell’Ambiente.


NO AL TURISMO SESSUALE

La legge italiana 269/98 e 38/206 punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.